TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sentenza n. 2164/2023 del 30-05-2023
principi giuridici
L'accertamento delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 C.d.S. mediante dispositivi "Targa System" non omologati non legittima la contestazione differita dell'illecito, salvo che, in caso di impossibilità della contestazione immediata per oggettivi motivi contingenti adeguatamente motivati nel verbale, l'organo di polizia stradale abbia esperito un accertamento successivo attraverso la banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La comunicazione della violazione e relativa sanzione per circolazione in assenza di revisione e di copertura assicurativa non può fondarsi su un accertamento di fatto effettuato da un dispositivo non omologato, ma deve derivare da un accertamento specifico effettuato da un operatore di polizia.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento di Violazioni al Codice della Strada Tramite "Targa System": Necessaria Omologazione per la Contestazione Differita
La pronuncia in esame affronta la questione della legittimità delle sanzioni amministrative elevate a seguito di accertamenti effettuati tramite il sistema di rilevazione targhe, comunemente noto come "Targa System", in relazione alla violazione dell'articolo 80 del Codice della Strada, concernente l'omessa revisione del veicolo.
Il caso trae origine dall'opposizione presentata da un soggetto avverso un verbale di accertamento per violazione dell'art. 80 c. 14 del C.d.S., contestando la mancata revisione del proprio veicolo. La violazione era stata rilevata tramite il dispositivo "Targa System" senza la presenza di agenti accertatori. Il ricorrente contestava, tra l'altro, l'illegittimità della contestazione differita e la mancata omologazione dell'apparecchiatura utilizzata. Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, ritenendo che il "Targa System" servisse solo a segnalare potenziali irregolarità e che, trattandosi di un dispositivo con telecamere, non necessitasse di omologazione o taratura.
L'appellante riproponeva le medesime eccezioni in secondo grado. Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello, annullando il verbale impugnato. I giudici hanno evidenziato come, ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada, la contestazione immediata della violazione debba avvenire, salvo specifiche eccezioni. L'art. 201 comma 1-bis c.d.s. prevede che la contestazione immediata non è necessaria in caso di accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento; il successivo comma 1-quater, precisa, poi, che “In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”.
Il Tribunale ha sottolineato che, poiché il "Targa System" non risultava omologato per il rilevamento specifico delle violazioni relative all'omessa revisione, l'accertamento effettuato con tale strumento non poteva legittimare la contestazione differita dell'illecito. I giudici hanno richiamato la circolare del Ministero dell'Interno che chiarisce come, in assenza di omologazione, sia necessaria la presenza e il controllo diretto di un operatore di polizia, configurandosi il dispositivo come un mero supporto documentale. Di conseguenza, si deve procedere con la contestazione immediata, salvo oggettivi motivi contingenti che devono essere adeguatamente motivati nel verbale.
Il Tribunale ha inoltre precisato che, anche qualora si ritenesse il "Targa System" un mero strumento di segnalazione, sarebbe comunque necessario un successivo accertamento da parte dell'organo di polizia stradale, con indicazione nel verbale dei motivi della mancata contestazione immediata. Nel caso di specie, il verbale contestava la violazione sulla base della sola rilevazione del "Targa System", senza ulteriori accertamenti da parte degli agenti.
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